ART.1
Costituzione - Denominazione - Sede
1. In attuazione dell'art.4 della legge 3 dicembre 1971 n.1102, dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990 n.142 ed ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1994 n.92, tra i Comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Villalago e Vittorito è costituita la Comunità Montana Zona F, denominata Peligna
2. La Comunità ha sede in Sulmona.
3. I suoi organi si riuniscono nella sede dell'Ente: per particolari esigenze gli stessi possono essere convocati e riuniti in luoghi diversi, allo scopo di assicurare la presenza dell'Ente su tutto il territorio.
4. La Comunità Montana è ente locale dotato di autonomia statutaria (ordinamentale, organizzatoria ed amministrativa) da esercitarsi nell'ambito dei principii fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto.
5. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
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